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Alla partenza ed all'atterraggio ogni Stato contraente potra' fare vistare sul proprio territorio dalle autorita' competenti gli aeromobili dell'altro Stato, e fare esaminare i certificati e gli altri documenti prescritti.

Testo in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art9 · fonte del testo