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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025. 418 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.

Convenzione tolto: italo-britannica relativa alla istituzione di linee di trasporto aereo. Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Maesta' il Re della Gran Bretagna, dell'Irlanda e dei Domini Britannici di la' dai Mari, Imperatore delle Indie, animati entrambi dal desiderio di facilitare la istituzione di linee commerciali di navigazione aerea, hanno stabilito di concludere a tal fine una Convenzione ed hanno designato quali loro Plenipotenziari: Sua Maesta' il Re d'Italia; Sua Eccellenza il Generale di Squadra Aerea Italo Balbo, Ministro dell'Aeronautica; Sua Maesta' il Re della Gran Bretagna, dell'Irlanda e dei Domini Britannici di la' dai Mari, Imperatore delle Indie; Per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord; Sua Eccellenza il Molto Onorevole Sir Ronald Graham, G. C. V. O., G. C. M. G., C. B., Ambasciatore Straordinario e plenipotenziario di Gran Bretagna presso S. M. il Re d'Italia; Per l'India: Sua Eccellenza il Molto Onorevole Sir Ronald GRAHAM, G. C. V. O., G. C. M. G., C. B., Ambasciatore Straordinario e plenipotenziario di Gran Bretagna presso S. M. il Re d'Italia; i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto appresso:

tolto: Art. 1.

tolto: Ai fini della presente Convenzione, le seguenti espressioni avranno i significati qui appresso indicati: L'espressione: «Servizi aerei britannici» denotera' i servizi aerei britannici esplicanti la loro attivita' lungo le rotte specificate negli articoli 3, 4 e 5 della presente Convenzione, e l'espressione: «Compagnia britannica di trasporto aereo» (o «Compagnie») denotera' la Compagnia (o le Compagnie) esercenti pro tempore i servizi aerei britannici. L'espressione: «Servizi aerei italiani» denotera' i servizi aerei italiani esplicanti la loro attivita' lungo le rotte specificate nell'articolo 6 della presente Convenzione, e l'espressione: «Compagnia di trasporto aereo italiano» (o «Compagnie») denotera' la Compagnia (o le Compagnie) esercenti i servizi aerei italiani. «I servizi aerei» denotera' i servizi aerei italiani e britannici e l'espressione: «la Compagnia di trasporto aereo» (o «le Compagnie») denotera' la Compagnia (o le Compagnie) esercenti i servizi aerei. Le espressioni «Aeromobili italiani» ed «Aeromobili britannici» denoteranno gli aeromobili impiegati rispettivamente nell'esercizio dei servizi aerei italiani e britannici. L'espressione: «posto di atterraggio» oppure «posti» denotera' alcuni o tutti i posti specificati negli articoli 3 a 5, e tutti o alcuni dei posti di atterraggio che saranno stabiliti in seguito ad accordo fra le Compagnie di trasporto aereo italiano ed il Governo del territorio interessato nei territori specificati nell'articolo 6 di questa Convenzione, nonche' qualunque posto nel quale gli aeromobili possano atterrare secondo quanto e' stabilito all'articolo 7 (2) della presente Convenzione.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-03-31;509~art1 · fonte del testo