Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025. 85 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Le clausole della presenteConvenzione saranno ritenute applicabili unicamente ai servizi aerei italiani e britannici, alle compagnie di trasporto aereo ed agli aeromobili siccome definiti nell'articolo 1 di questa Convenzione e saranno applicabili a tali servizi, compagnie ed aeromobili solo per quanto concerne la gestione dei servizi sulle rotte lungo le quali essi sono autorizzati, o potranno esserlo, ad esplicare la propria attivita' in virtu' delle clausole contenute nella presente Convenzione, e per i periodi di tempo durante i quali tali servizi potranno essere gestiti.aggiunto: Convenzione-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-03-31;509~art2 · fonte del testo