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(1) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti porra' a disposizione della Compagnia di trasporto aereo (o Compagnie) dell'altra Alta Parte Contraente, per quanto sara' possibile, alle stesse condizioni in vigore per la propria aviazione civile, gli hangars per ricoverare gli aeromobili, le istallazioni di sollevamento (grue o scivoli), i terreni o i locali da usarsi per officine di riparazioni, i depositi, gli uffici e facilitera' quanto possibile il rifornimento di carburanti e lubrificanti. (2) Nel caso in cui le istallazioni aeronautiche presso un determinato aeroporto siano insufficienti, l'Alta Parte Contraente interessata concedera' alla Compagnia di trasporto aereo (o Compagnie) dell'altra Alta Parte Contraente, alle stesse condizioni praticate per gli aeromobili aventi la sua propria nazionalita', tutte le facilitazioni per la costruzione o l'ampliamento delle necessarie installazioni, senza imporre alcuna condizione circa lo sviluppo minimo che debba esser dato a tali installazioni.
Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025
