Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

(1) In ogni posto di atterraggio specificato negli articoli 3 a 5 della presente Convenzione, nonche' in ogni posto sul quale aeromobili potranno atterrare secondo quanto e' previsto dall'art. 7 (2), gli aeromobili britannici, i motori, nonche' le parti di ricambio e di equipaggiamento trasportate ed esclusivamente usate su tali aeromobili, le essenze ed i lubrificanti cosi' trasportati ed usati, le essenze ed i lubrificanti imbarcati sugli aeromobili stessi allo scopo di raggiungere in volo destinazioni estere, saranno esenti da diritti doganali e da altre tasse. (2) Ugualmente, nei posti di atterraggio, nei territori specificati nell'articolo 6 della presente Convenzione, nonche' nei posti ove aeromobili potranno atterrare secondo quanto e' previsto dall'articolo 7 (2), gli aeromobili italiani, i motori, nonche' le parti di ricambio e di equipaggiamento trasportate ed esclusivamente usate su tali aeromobili, le essenze ed i lubrificanti cosi' trasportati ed usati, le essenze ed i lubrificanti imbarcati sugli aeromobili stessi allo scopo di raggiungere in volo destinazioni estere, saranno esenti da diritti doganali e da altre tasse. (3) Tuttavia, sino a che una Compagnia di trasporto aereo italiana non svolgera', secondo quanto e' detto nell'articolo 6 della presente Convenzione, servizi che corrispondano in importanza a quelli eserciti dalle Compagnie britanniche di trasporto aereo, queste ultime saranno tenute a pagare ogni diritto riscuotibile nei territori italiani sulle essenze e sui lubrificanti imbarcati sugli aeromobili britannici per i voli da qualunque aeroporto italiano.

Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-03-31;509~art16 · fonte del testo