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Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei godranno dello stesso trattamento usato per gli aeromobili nazionali per quanto concerne i diritti di atterraggio e di ricovero in qualunque posto di atterraggio.

Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;509~art18 · fonte del testo