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(1) La presente Convenzione avra' la durata di anni dieci dal primo volo che dopo la firma di questo atto verra' effettuato da aeromobili britannici sopra il territorio italiano in base a quanto e' detto negli articoli 3 a 5. Salvo preavviso, dato in ogni caso con un anno di anticipo, essa sara' tacitamente rinnovata per successivi periodi di cinque anni. (2) E' inteso che il Governo del Sudan potra', se e' stata accettata la raccomandazione di cui al secondo comma dell'articolo 6, sciogliersi dall'impegno assunto alle stesse condizioni e negli stessi periodi di tempo specificati nel paragrafo precedente. (3) Nonostante quanto e' detto nei precedenti paragrafi, nel caso in cui la Convenzione relativa al regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919 venisse denunziata dal Regno Unito o dall'Italia, secondo quanto e' stabilito nell'articolo 43 di quella Convenzione, la presente Convenzione cessera' di avere effetto dalla data in cui avra' vigore la denunzia della prima Convenzione.
Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025
