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(1) Le Compagnie italiane di trasporto aereo designate dal Governo italiano avranno il diritto di effettuare collegamenti aerei regolari col Regno Unito, con Gibilterra, con Malta, con Cipro, con Haifa, con Aden, e con la Somalia britannica, potendo utilizzare dette localita' sia come testa di linea, sia come punti di passaggio per piu' lunghe linee aeree. Le Compagnie italiane di trasporto aereo avranno il diritto di fare uso dei posti di atterraggio nei punti e nei territori specificati nel presente paragrafo. (2) Il Governo del Regno Unito raccomandera' al Governo del Sudan che le clausole del paragrafo precedente siano anche applicabili al Sudan; e, accettata che sia la detta raccomandazione, le clausole di questa Convenzione saranno applicate come se il Sudan fosse enumerato tra i territori menzionati nel precedente paragrafo di questo articolo.
Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025
