Art. 10 (Convenzione)
Le operazioni di mutuo effettuate dal Consorzio sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile. Sono pure esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dalle tasse di manomorta, di successione e di donazione, i proventi che pervengano al Consorzio per contributi, lasciti e donazioni.
Testo vigente dal 17 giugno 1932
