Art. 9 (Convenzione)
Per lo studio dei progetti esecutivi e per la direzione e sorveglianza dei lavori l'Ente costituira' un proprio Ufficio tecnico, a far parte del quale potranno esser chiamati anche funzionari dello Stato. Tutte le spese per il funzionamento dell'Ufficio tecnico sono a carico del Consorzio. L'Ente puo' richiedere l'assistenza della Regia avvocatura generale dello Stato per la tutela dei suoi interessi.
Testo vigente dal 17 giugno 1932
