Per lo studio dei progetti esecutivi e per la direzione e sorveglianza dei lavori l'Ente costituira' un proprio Ufficio tecnico, a far parte del quale potranno esser chiamati anche funzionari dello Stato. Tutte le spese per il funzionamento dell'Ufficio tecnico sono a carico del Consorzio. L'Ente puo' richiedere l'assistenza della Regia avvocatura generale dello Stato per la tutela dei suoi interessi.

Testo vigente dal 17 giugno 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-06-05;607~convenzione-art9 · fonte del testo