Gli atti e contratti di qualsiasi natura, stipulati dal Consorzio, non sono soggetti a preventive autorizzazioni superiori, ne' al parere del Consiglio di Stato e al riscontro preventivo della Corte dei conti. Tutti gli atti anzidetti, quando siano stipulati nell'interesse del Consorzio, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo e ipotecarie, salvi i diritti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

Testo vigente dal 17 giugno 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-06-05;607~convenzione-art11 · fonte del testo