Art. 11 (Convenzione)
Gli atti e contratti di qualsiasi natura, stipulati dal Consorzio, non sono soggetti a preventive autorizzazioni superiori, ne' al parere del Consiglio di Stato e al riscontro preventivo della Corte dei conti. Tutti gli atti anzidetti, quando siano stipulati nell'interesse del Consorzio, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo e ipotecarie, salvi i diritti dovuti ai conservatori delle ipoteche.
Testo vigente dal 17 giugno 1932
