[1]Arte. 12.

[2]La revisione dei progetti ed il collaudo delle singole opere verranno eseguiti da tecnici nominati dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per i lavori pubblici. Nessun pagamento a saldo di forniture e lavori eseguiti potra' essere disposto prima che siano compiuti i relativi atti di collaudo.

Testo vigente dal 17 giugno 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-06-05;607~convenzione-art12 · fonte del testo