Art. 12 (Convenzione)
[1]Arte. 12.
[2]La revisione dei progetti ed il collaudo delle singole opere verranno eseguiti da tecnici nominati dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per i lavori pubblici. Nessun pagamento a saldo di forniture e lavori eseguiti potra' essere disposto prima che siano compiuti i relativi atti di collaudo.
Testo vigente dal 17 giugno 1932
