Art. 14 (Convenzione)
Le opere da eseguirsi in base alla presente Convenzione debbono essere inaugurate il 21 aprile 1935-XIII. Il Consorzio sara' sciolto quando, compiute tutte le opere e ultimati i collaudi, l'Universita', con i rispettivi istituti, sara' messa in condizioni di normale funzionamento nei nuovi edifici, e quando sara' avvenuta la liquidazione di tutte le spese e' sara' approvato dalla Corte dei conti il rendiconto finale della gestione. I documenti tutti del Consorzio saranno consegnati alla Regia universita' di Roma per la loro conservazione.
Testo vigente dal 17 giugno 1932
