Art. 4 (Convenzione)
Le opere da eseguirsi, secondo la presente Convenzione, sono le seguenti: 1° Palazzo per il Rettorato, Aula Magna ed uffici; 2° Facolta' di giurisprudenza, di scienze politiche e di lettere e filosofia, con annesse biblioteche e musei; 3° Istituti biologici (zoologia, botanica, fisiologia generale, antropologia, ecc.); 4° Istituti di igiene, batteriologia e parassitologia; 5° Istituti di mineralogia, geologia e paleontologia; 6° Istituti di fisica; 7° Istituti di chimica; 8° Scuola di matematiche; 9° Sistemazione definitiva dei seguenti Istituti della Facolta' di medicina e chirurgia: ortopedia e traumatologia; isolamento per l'ostetricia; radiologia; patologia speciale chirurgica. La spesa per le opere anzidette dovra' essere contenuta nei limiti della somma complessiva di settanta milioni di lire costituita dai contributi degli Enti ed Istituti consorziati, di cui all'art. 1 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 17 giugno 1932
