Le somme che la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare, ai sensi dell'art. 3, verranno accreditate in un apposito conto corrente da istituirsi presso la Cassa stessa, a cui viene affidato il servizio di cassa del Consorzio. Per la tenuta di tale conto corrente valgono le modalita' e le norme stabilite dal capo I, sezione III, del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, numero 1058. I prelevamenti da questo conto corrente saranno disposti dal predetto Consorzio per l'assetto edilizio dell'Universita' di Roma, in base a richieste firmate dal presidente del Consorzio stesso.

Testo vigente dal 17 giugno 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-06-05;607~art5 · fonte del testo