Art. 5 (Convenzione)
Il Consorzio e' costituito in Ente giuridico autonomo, governato da un Consiglio di amministrazione composto: 1° del rettore della Regia universita', che ne e' presidente; 2° di un delegato del Ministro per l'educazione nazionale; 3° di un delegato del Ministro per le finanze; 4° del direttore generale della Cassa depositi e prestiti; 5° di un delegato del Ministro per i lavori pubblici; 6° di un delegato del Governatorato di Roma; 7° di un delegato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma; 8° di un delegato della provincia di Roma; 9° di un delegato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; 10° di un delegato della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; 11° di un delegato del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'.
Testo vigente dal 17 giugno 1932
