Approvazione della Convenzione per l'assetto edilizio dell'Universita' di Roma
Art. 6 (Convenzione)
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente, da' esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio, dispone i pagamenti e decide nei casi di urgenza riferendone poi al Consiglio.
Testo vigente dal 17 giugno 1932
