[1]La presente Convenzione entrera' in vigore non appena le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal Segretario generale.

[2]Successivamente, questa Convenzione entrera' in vigore per ciascun Membro dalla data in cui ne sara' stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Testo vigente dal 15 febbraio 1928

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urn:nir:stato:legge:1927-12-29;2795~art6 · fonte del testo