Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 6, ogni Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 al piu' tardi al 1° gennaio 1927 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per assicurarne l'attuazione.
Testo vigente dal 15 febbraio 1928
