Non appena le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il Segretario generale della Societa' delle Nazioni ne informera' tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notifichera' pure ad essi la registrazione delle ratifiche che gli verranno in seguito comunicate dagli altri Membri dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 15 febbraio 1928
