Non appena le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il Segretario generale della Societa' delle Nazioni ne informera' tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notifichera' pure ad essi la registrazione delle ratifiche che gli verranno in seguito comunicate dagli altri Membri dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 15 febbraio 1928

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urn:nir:stato:legge:1927-12-29;2795~art7 · fonte del testo