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[1]Questa legge entrera' in vigore, nei rapporti con ciascuno degli Stati contraenti, all'atto del deposito delle rispettive ratifiche, come dall'art. 14 della Convenzione anzidetta.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 15 aprile 1926.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Volpi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1188~approvazione-art2 · fonte del testo