Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025. 153 parole tolte, 12 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'imposta personale sull'insieme dei redditi del contribuente e' applicata da ciascuno degli Stati contraenti secondo le regole seguenti:
tolto: 1° Ai redditi provenienti:
tolto: a) da beni immobili;
tolto: b) da crediti ipotecari;
tolto: c) dall'industria o dal commercio;
tolto: d) dal lavoro;
tolto: saranno applicate le stesse regole fissate per questi redditi dagli articoli precedenti;
tolto: 2° Per ogni altra specie di reddito la tassazione sara' fatta nello Stato dove il contribuente ha la sua residenza.
tolto: Secondo la presente disposizione sara' considerata come residenza il luogo dove il contribuente ha una dimora abituale con circostanze che autorizzano a credere che egli abbia la intenzione di mantenerla.
tolto: Allorche' il contribuente ha due o piu' residenze si fara', in mancanza di speciali convinzioni contrarie, una ripartizione proporzionale del reddito secondo la durata della residenza in ciascuno degli Stati contraenti.
tolto: In mancanza di una residenza qualsiasi nel senso suindicato, la tassazione del reddito suddetto potra' essere fatta avendo riguardo solamente alla dimora.aggiunto: Convenzione-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1188~art6 · fonte del testo