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[1]Convenzione.
[2]L'Austria, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria desiderosi di evitare la doppia imposizione, volendo concludere una Convenzione a questo riguardo, le Alte Parti contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:
[3]Il Presidente Federale della Repubblica Austriaca:
[4]Il Signor Remi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
[5]Sua Maesta' il Re d'Italia:
[6]S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali, Senatore del Regno, Ambasciatore;
[7]Il Capo dello Stato Polacco:
[8]Il Signor Maciej Loret, Incaricato di affari dello Stato polacco a Roma;
[9]Sua Maesta' il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:
[10]Il Signor Ottokar Rybar, ex deputato;
[11]Sua Maesta' il Re di Romania:
[12]Il Signor Al. Em. Lahovary, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
[13]Sua Altezza il Reggente d'Ungheria:
[14]Il Conte Nemes de Hidveg, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
[15]i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
[16]Art. 1.
[17]L'imposta reale che colpisce i beni immobili puo' essere applicata solamente dallo Stato nel quale questi immobili sono situati, anche quando essi appartengono al suddito di un altro Stato contraente.
Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025
