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Allorche' e' provato che l'azione delle autorita' finanziarie dei diversi Stati ha avuto per il contribuente l'effetto di una doppia imposizione, costui potra' reclamare contro tal fatto allo Stato al quale egli appartiene. Se questo reclamo e' riconosciuto fondato, lo Stato in questione potra' nell'interesse del contribuente domandare, per via diplomatica, che le autorita' finanziarie degli Stati che hanno fatta la tassazione s'intendano, in modo equo, per evitare la doppia imposizione.

Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1188~art10 · fonte del testo