Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Le Alte Parti contraenti si impegnano a prestarsi assistenza reciproca, per facilitare l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette.

[2]Una convenzione separata fissera' le regole alle quali questa assistenza sara' soggetta.

Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1188~art12 · fonte del testo