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[1]L'imposta sul reddito proveniente dall'impiego dei capitali mobiliari e l'imposta sulle rendite vitalizie sono applicate dallo Stato nel quale il creditore ha il suo domicilio, e, nel caso di garanzia immobiliare, dallo Stato nel quale gli immobili sono situati. Ai sensi di questa disposizione sara' considerata come domicilio la sede principale degli affari e degli interessi del contribuente.

[2]Quando si tratta di interessi di titoli emessi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da altre persone morali regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, ovvero di titoli emessi da societa' per azioni, da banche ed altri istituti di credito, l'imposta e' applicata dallo Stato nel quale si trova il debitore.

[3]La regola prevista dal comma precedente si applica anche alla tassazione degli interessi di depositi a risparmio o in conto corrente nelle banche ed altri istituti di credito.

[4]Se l'istituto ha la sua sede in uno degli Stati contraenti ed ha delle succursali in uno o piu' degli altri Stati contraenti, la parte degli interessi dovuta dalle succursali sara' tassata dallo Stato nel quale queste si trovano.

Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1188~art2 · fonte del testo