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[1]L'imposta sui redditi di lavoro, compresi i redditi delle professioni libere, e' applicata dallo Stato sul territorio del quale e' esercitata l'attivita' personale dalla quale il reddito proviene.

[2]Quando si tratta di stipendi, assegni, pensioni, salari, ed altre retribuzioni pagate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni ed altre persone morali pubbliche regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, l'imposta e' applicata dallo Stato nel quale si trova il debitore.

Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1188~art3 · fonte del testo