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[1]L'imposta sui redditi provenienti dall'esercizio di un'industria o di un commercio di qualsiasi specie e' applicata dallo Stato sul territorio del quale l'impresa industriale o commerciale ha la sua sede, anche quando questa estende la sua attivita' nel territorio di un altro Stato contraente.
[2]Se l'impresa ha la sua sede in uno degli Stati contraenti ed ha in un altro Stato contraente una succursale, una filiale, uno stabilimento, un organismo commerciale stabile o un rappresentante permanente, ciascuno degli Stati contraenti colpira' d'imposta la parte di reddito prodotta sul suo territorio. A questo effetto le autorita' finanziarie degli Stati interessati potranno chiedere al contribuente di presentare i bilanci generali, bilanci speciali e ogni altro documento previsto dalle leggi di quegli Stati.
Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025
