Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]L'imposta sui redditi provenienti dall'esercizio di un'industria o di un commercio di qualsiasi specie e' applicata dallo Stato sul territorio del quale l'impresa industriale o commerciale ha la sua sede, anche quando questa estende la sua attivita' nel territorio di un altro Stato contraente.

[2]Se l'impresa ha la sua sede in uno degli Stati contraenti ed ha in un altro Stato contraente una succursale, una filiale, uno stabilimento, un organismo commerciale stabile o un rappresentante permanente, ciascuno degli Stati contraenti colpira' d'imposta la parte di reddito prodotta sul suo territorio. A questo effetto le autorita' finanziarie degli Stati interessati potranno chiedere al contribuente di presentare i bilanci generali, bilanci speciali e ogni altro documento previsto dalle leggi di quegli Stati.

Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1188~art4 · fonte del testo