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L'imposta sulle «tantiemes», che esiste o che sara' introdotta negli Stati contraenti e' applicata, in mancanza di accordi speciali, secondo la legislazione interna di ogni Stato.

Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1188~art5 · fonte del testo