Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]L'imposta personale sull'insieme dei redditi del contribuente e' applicata da ciascuno degli Stati contraenti secondo le regole seguenti:
[2]1° Ai redditi provenienti:
- a)da beni immobili;
- b)da crediti ipotecari;
- c)dall'industria o dal commercio;
- d)dal lavoro;
[3]saranno applicate le stesse regole fissate per questi redditi dagli articoli precedenti;
[4]2° Per ogni altra specie di reddito la tassazione sara' fatta nello Stato dove il contribuente ha la sua residenza.
[5]Secondo la presente disposizione sara' considerata come residenza il luogo dove il contribuente ha una dimora abituale con circostanze che autorizzano a credere che egli abbia la intenzione di mantenerla.
[6]Allorche' il contribuente ha due o piu' residenze si fara', in mancanza di speciali convinzioni contrarie, una ripartizione proporzionale del reddito secondo la durata della residenza in ciascuno degli Stati contraenti.
[7]In mancanza di una residenza qualsiasi nel senso suindicato, la tassazione del reddito suddetto potra' essere fatta avendo riguardo solamente alla dimora.
Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025
