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[1]L'imposta personale sull'insieme dei redditi del contribuente e' applicata da ciascuno degli Stati contraenti secondo le regole seguenti:

[2]1° Ai redditi provenienti:

  • a)da beni immobili;
  • b)da crediti ipotecari;
  • c)dall'industria o dal commercio;
  • d)dal lavoro;

[3]saranno applicate le stesse regole fissate per questi redditi dagli articoli precedenti;

[4]2° Per ogni altra specie di reddito la tassazione sara' fatta nello Stato dove il contribuente ha la sua residenza.

[5]Secondo la presente disposizione sara' considerata come residenza il luogo dove il contribuente ha una dimora abituale con circostanze che autorizzano a credere che egli abbia la intenzione di mantenerla.

[6]Allorche' il contribuente ha due o piu' residenze si fara', in mancanza di speciali convinzioni contrarie, una ripartizione proporzionale del reddito secondo la durata della residenza in ciascuno degli Stati contraenti.

[7]In mancanza di una residenza qualsiasi nel senso suindicato, la tassazione del reddito suddetto potra' essere fatta avendo riguardo solamente alla dimora.

Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1188~art6 · fonte del testo