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[1]L'imposta sul patrimonio prelevata una sola volta puo' essere applicata da ciascuno degli Stati contraenti sulla parte dei beni del contribuente che esistono sul territorio di questo Stato.

[2]Per i beni rappresentati da:

  • a)immobili;
  • b)crediti ipotecari;
  • c)imprese industriali e commerciali.

[3]l'esistenza sul territorio di uno degli Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio, e' determinata dai principi adottati negli articoli precedenti per la tassazione dei redditi provenienti da tali beni.

[4]Sara' regolato da accordi speciali da conchiudere fra gli Stati contraenti il trattamento da farsi ai capitali mobiliari (compresi i titoli al nome o al portatore) diversi da quelli contemplati alla lettera b) del precedente comma. In difetto di simili accordi, ciascuno degli Stati contraenti applichera' la sua legislazione interna.

Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1188~art7 · fonte del testo