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Quando il contribuente abbia dei beni all'estero pertinenti al territorio di un altro Stato contraente e acquistati dopo la data determinante l'applicazione dell'imposta sul patrimonio in questo Stato, il loro ammontare e', in mancanza di prova contraria, presunto come acquistato mediante beni soggetti all'imposta a sul patrimonio nello Stato al quale il contribuente appartiene.
Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025
