Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Quando il contribuente abbia dei beni all'estero pertinenti al territorio di un altro Stato contraente e acquistati dopo la data determinante l'applicazione dell'imposta sul patrimonio in questo Stato, il loro ammontare e', in mancanza di prova contraria, presunto come acquistato mediante beni soggetti all'imposta a sul patrimonio nello Stato al quale il contribuente appartiene.

Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1188~art8 · fonte del testo