Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Le regole stabilite dall'art. 7 della presente Convenzione in rapporto all'imposta sul patrimonio prelevata per una sola volta, si applicano anche all'imposta sul patrimonio di carattere permanente, che esista in qualcuno degli Stati contraenti o che vi sara' adottata per l'avvenire.

Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1188~art9 · fonte del testo