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Le regole stabilite dall'art. 7 della presente Convenzione in rapporto all'imposta sul patrimonio prelevata per una sola volta, si applicano anche all'imposta sul patrimonio di carattere permanente, che esista in qualcuno degli Stati contraenti o che vi sara' adottata per l'avvenire.
Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025
