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[1]Convenzione tecnico-doganale fra l'Italia e l'Albania

[2](Tirana, 28 maggio 1939-XVII)

[3]Il Governo Italiano ed il Governo Albanese, nell'intento di dare applicazione alla Convenzione economico-doganale valutaria firmata a Tirana il 20 aprile 1939-XVII, per quanto concerne l'Unione doganale dei due Paesi, secondo e' previsto dall'art. 9 della Convenzione stessa, hanno convenuto quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]Il territorio doganale dell'Unione doganale italo-albanese e' costituito:

  • a)dal territorio del Regno d'Italia compreso nella linea doganale stabilita dall'art. 1 della legge doganale italiana;
  • b)dal territorio del Regno d'Albania compreso nella linea doganale formata dal lido del mare, dalle sponde albanesi dei laghi di Ocrida, di Presba e di Scutari e dai confini politici dell'Albania con gli altri Stati.

[6]Non fanno parte del territorio doganale dell'Unione i depositi franchi, i punti franchi, le zone franche e gli altri territori dichiarati fuori della linea doganale dell'uno o dell'altro Stato.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art1 · fonte del testo