Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025. 123 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In applicazione di quanto e' prescritto alla lettera b) dell'art. 2 dellaConvenzione in data 20 aprile 1939-XVII, resta stabilito che dalla data di applicazione della presente Convenzione entreranno in vigore in entrambi i territori dell'Unione doganale le norme legislative e regolamentari di cui alla tabella A allegata alla presente Convenzione. Insieme con le disposizioni legislative e regolamentari, si intendono senz'altro applicabili, nei territori dell'Unione doganale, le istruzioni e le disposizioni interpretative e complementari emanate in via amministrativa per la loro esecuzione.
tolto: Occorrendo, i due Governi si metteranno d'accordo per l'applicazione di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare emanata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione non compresa nella tabella suddetta e la cui applicazione sia demandata alle dogane.aggiunto: Convenzione-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art2 · fonte del testo