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[1]In applicazione di quanto e' prescritto alla lettera b) dell'art. 2 della Convenzione in data 20 aprile 1939-XVII, resta stabilito che dalla data di applicazione della presente Convenzione entreranno in vigore in entrambi i territori dell'Unione doganale le norme legislative e regolamentari di cui alla tabella A allegata alla presente Convenzione. Insieme con le disposizioni legislative e regolamentari, si intendono senz'altro applicabili, nei territori dell'Unione doganale, le istruzioni e le disposizioni interpretative e complementari emanate in via amministrativa per la loro esecuzione.
[2]Occorrendo, i due Governi si metteranno d'accordo per l'applicazione di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare emanata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione non compresa nella tabella suddetta e la cui applicazione sia demandata alle dogane.
Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025
