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I dazi doganali, le multe, le ammende, le spese e gli altri diritti stabiliti in lire italiane o in franchi albanesi, che le dogane dell'Unione avranno incarico di riscuotere, e i rimborsi che per gli stessi titoli fossero dovuti ai contribuenti, saranno pagati nella moneta legale del territorio dove deve farsene il pagamento, secondo il ragguaglio fissato dall'articolo 10 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII.
Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025
