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[1]La somma prevista dall'art. 17 della Convenzione firmata in data 20 aprile 1939-XVII, sara' versata al Governo albanese in dodicesimi anticipati a partire dalla data di applicazione della presente Convenzione.

[2]Le rimesse verranno effettuate dal Tesoro italiano alla Banca nazionale d'Albania sede di Tirana, a nome e per conto del Governo albanese.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art25 · fonte del testo