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[1]I diritti, riscossi dalle dogane della Unione per conto della Amministrazione italiana, saranno contabilizzati distintamente da quelli riscossi per conto dell'Amministrazione albanese.

[2]I relativi versamenti saranno effettuati su due conti separati presso la Banca nazionale d'Albania, la quale provvedera' per le rispettive rimesse al Tesoro italiano per i proventi spettanti all'Italia e alla Direzione di finanza di Tirana, per quelli spettanti all'Albania.

[3]I versamenti a favore del Governo albanese saranno effettuati a periodi non superiori ad un mese.

[4]I contabili delle dogane dell'Unione in Albania renderanno i conti della propria gestione alla Intendenza di finanza di Bari.

[5]Un esemplare dei rendiconti sara' trasmesso al Ministero delle finanze del Regno d'Albania.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art26 · fonte del testo