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[1]In applicazione dell'art. 8 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII, fra i servizi doganali che sono assunti dall'Amministrazione italiana sono compresi anche quelli centrali e periferici della statistica del commercio e della navigazione albanesi.

[2]Resta inteso che gli Uffici cui tali servizi sono demandati, oltre a compilare i lavori necessari ai fini della statistica dell'Unione, continueranno ad eseguire quelli occorrenti per rispecchiare separatamente il movimento commerciale e della navigazione dell'Albania sia con l'Italia sia con terzi Stati.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art27 · fonte del testo