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[1]L'Amministrazione delle dogane avra' l'uso gratuito degli edifici demaniali adibiti ad uffici e laboratori delle dogane, delle caserme per i servizi di vigilanza e di ogni altra installazione od altro oggetto pertinente ai servizi doganali.

[2]Saranno a carico dell'Amministrazione stessa le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ed i nuovi impianti od ampliamenti.

[3]Le aree occorrenti per nuove costruzioni, in quanto demaniali, saranno gratuitamente cedute.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art28 · fonte del testo