Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno

Art. 12 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

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I debitori potranno liberarsi pagando all'Ente liquidatore i crediti ipotecari trasferiti anche con lettere di pegno, sempreche' le stesse sieno state ammesse alla timbratura e convertite in lire. Queste lettere di pegno saranno accettate in pagamento per il nuovo valore nominale in lire loro attribuito in base agli articoli precedenti.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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