Art. 12 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
I debitori potranno liberarsi pagando all'Ente liquidatore i crediti ipotecari trasferiti anche con lettere di pegno, sempreche' le stesse sieno state ammesse alla timbratura e convertite in lire. Queste lettere di pegno saranno accettate in pagamento per il nuovo valore nominale in lire loro attribuito in base agli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
