Art. 4 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. 381 parole tolte, 17 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La Deputazione provinciale di Zara procedera' senza dilazione al censimento delle lettere di pegno previsto dall'articolo 2.
tolto: Una commissione, da costituirsi presso la Deputazione stessa e che sara' composta di 6 membri, dei quali uno delegato dalla Deputazione provinciale di Zara, uno dall'aggiunto: Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiariotolto: » con sede in Spalato, due dal Comune e due dalla Camera di commercio ed industria di Zara, decidera' quali lettere di pegno siano da ammettere alla timbratura. Saranno ammesse alla stessa le lettere di pegno che al 3 novembre 1918 si trovavano in possesso di persone, societa', imprese d'ogni genere ed enti morali con residenza o rispettivamente con sede entro i nuovi confini del Regno d'Italia. Le lettere di pegno che al 3 novembre 1918 si trovavano in possesso di cittadini ora italiani, residenti in quell'epoca a Zara e suo territorio annesso all'Italia, o di persone giuridiche, societa', imprese di ogni genere e enti morali, aventi ivi nella stessa epoca la loro sede, saranno munite di un separato contrassegno speciale, sempre che sieno state presentate al censimento eseguito presso l'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia» nel giugno dell'anno 1921, i cui elenchi si trovano in atti del cessato Commissariato civile di Zara.
tolto: All'atto del censimento i possessori delle lettere di pegno dovranno depositarle e fornire la prova dei requisiti contemplati nel comma precedente, sia mediante documenti, sia mediante un atto di notorieta', rilasciato da quattro persone degne di fede davanti ad un pubblico ufficiale.
tolto: La timbratura verra' effettuata dalla Deputazione provinciale di Zara.
tolto: Alla timbratura generale o rispettivamente a quella con contrassegno speciale si ammetteranno, pure, concorrendo le altre premesse, le lettere di pegno che non poterono essere censite nel giugno 1921 e che ora non possono essere depositate, perche' in conseguenza degli avvenimenti di guerra, erano state trasportate, si trovavano o si trovano oltre i nuovi confini del Regno d'Italia. Per queste lettere, oltre la prova del possesso, sara' da fornirsi anche quella dell'impedimento suddetto e tale prova sara' fornita egualmente per documenti, per atto di notorieta' o per altro mezzo idoneo ed al caso dovra' esser presentato un certificato del depositario a firma legalizzata.
tolto: La Deputazione provinciale di Zara comunichera' all'Istituto di credito fondiario in Spalato una distinta delle lettere di pegno ammesse alla timbratura generale ed a quella con contrassegno speciale. aggiunto: del Regno di Dalmazia»-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art4 · fonte del testo