Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno

Art. 17 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

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Tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione del presente accordo, da imprendersi sul territorio sia dell'uno che dell'altro Stato, sono esenti da bolli, imposte e tasse di qualsiasi specie.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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