Art. 5 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. 50 parole tolte, 13 parole aggiunte.
tolto: Il rimborso delle lettere di pegno che saranno state ammesse alla timbratura incombera' in tutto o in parte, ai sensi degli articoli seguenti, all'Ente liquidatore. Il rimborso di tutte le altre lettere di pegno emesse dall'aggiunto: Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia» tolto: e non assunte dall'Ente liquidatore incombera' all'Istituto di credito fondiario con sede a Spalato.aggiunto: -art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art5 · fonte del testo