Art. 1 (Convenzione per la sistemazione della Camera di commercio ed industria in Zara)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025. 307 parole tolte, 11 parole aggiunte in 7 capoversi.
Convenzione per la sistemazione della Camera di commercio ed industria in Zaratolto: , delle Camere degli avvocati e dei notai in Zara, della Camera dei medici in Spalato, del Consorzio agrario distrettuale in Zara, nonche' del Consorzio delle industrie edili concessionate in Zara.
tolto: In esecuzione alle disposizioni del capitolo III della Convenzione sugli Accordi generali, stipulata a Roma il 23 ottobre 1922 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Governo del Regno d'Italia ha nominato a propri delegati nella Commissione per la sistemazione degli interessi patrimoniali della Provincia, dei distretti, dei Comuni e degli altri Enti morali, locali, di diritto pubblico della ex Provincia di Dalmazia, i signori comm. Eligio Smirich, comm. dott. Giovanni Lubin e consigliere Giovanni Jercovich ed il Governo del Regno dei S.C.S. ha nominato i signori dott. Stefano Metlicic, dott. Milorad Medini e dottor Giuseppe Cortellazzo-Jablanovic.
tolto: In nesso con l'articolo 11 della sopra indicata Convenzione sugli Accordi generali la Commissione ha conchiuso e concordato:
tolto: Art. 1.
tolto: Camera di commercio ed industria in Zara.
tolto: Il Regno S.C.S., per la parte S.C.S. della preesistita circoscrizione della cessata barriera di commercio ed industria di Zara, rinuncia ad ogni e qualsiasi compartecipazione negli attivi della Camera, mentre il Regno d'Italia, per la parte italiana della stessa circoscrizione, assume a proprio carico tanto ogni obbligo verso i funzionari della Camera e verso i loro superstiti membri di famiglia a titolo di emolumenti d'attivita' e di pensione quanto ogni altro obbligo, che fosse in nesso col funzionamento della Camera nella sua preesistita circoscrizione, con cio' che le addizionali non incassate e le rimanenti rendite della Camera, non riscosse, vadano a vantaggio di quella parte, in cui saranno state esatte.
tolto: Con cio' non si pregiudica alla soluzione della questione circa l'eventuale condono delle imposte erariali e delle addizionali non erariali su tali imposte nei paesi occupati dal Regio Esercito italiano.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~convenzione-per-la-sistemazione-della-camera-di-commercio-ed-art1 · fonte del testo