Art. 1 (Convenzione per la sistemazione della Camera di commercio ed industria in Zara)
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[1]Convenzione per la sistemazione della Camera di commercio ed industria in Zara, delle Camere degli avvocati e dei notai in Zara, della Camera dei medici in Spalato, del Consorzio agrario distrettuale in Zara, nonche' del Consorzio delle industrie edili concessionate in Zara.
[2]In esecuzione alle disposizioni del capitolo III della Convenzione sugli Accordi generali, stipulata a Roma il 23 ottobre 1922 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Governo del Regno d'Italia ha nominato a propri delegati nella Commissione per la sistemazione degli interessi patrimoniali della Provincia, dei distretti, dei Comuni e degli altri Enti morali, locali, di diritto pubblico della ex Provincia di Dalmazia, i signori comm. Eligio Smirich, comm. dott. Giovanni Lubin e consigliere Giovanni Jercovich ed il Governo del Regno dei S.C.S. ha nominato i signori dott. Stefano Metlicic, dott. Milorad Medini e dottor Giuseppe Cortellazzo-Jablanovic.
[3]In nesso con l'articolo 11 della sopra indicata Convenzione sugli Accordi generali la Commissione ha conchiuso e concordato:
[4]Art. 1.
[5]Camera di commercio ed industria in Zara.
[6]Il Regno S.C.S., per la parte S.C.S. della preesistita circoscrizione della cessata barriera di commercio ed industria di Zara, rinuncia ad ogni e qualsiasi compartecipazione negli attivi della Camera, mentre il Regno d'Italia, per la parte italiana della stessa circoscrizione, assume a proprio carico tanto ogni obbligo verso i funzionari della Camera e verso i loro superstiti membri di famiglia a titolo di emolumenti d'attivita' e di pensione quanto ogni altro obbligo, che fosse in nesso col funzionamento della Camera nella sua preesistita circoscrizione, con cio' che le addizionali non incassate e le rimanenti rendite della Camera, non riscosse, vadano a vantaggio di quella parte, in cui saranno state esatte.
[7]Con cio' non si pregiudica alla soluzione della questione circa l'eventuale condono delle imposte erariali e delle addizionali non erariali su tali imposte nei paesi occupati dal Regio Esercito italiano.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
