Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno

Art. 2 (Convenzione per la sistemazione della Camera di commercio ed industria in Zara)

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[1]Camere degli avvocati e dei notai in Zara, nonche' Camera dei medici in Spalato.

[2]Non vi ha luogo a speciale sistemazione, perche' ne' la Camera degli avvocati ne' quella dei notai ne' quella dei medici posseggono un patrimonio divisibile.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~convenzione-per-la-sistemazione-della-camera-di-commercio-ed-art2 · fonte del testo