Art. 3 (Convenzione per la sistemazione della Camera di commercio ed industria in Zara)
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[1]Consorzio agrario distrettuale in Zara.
[2]Si accerta che il patrimonio del Consorzio e' costituito:
- a)dall'importo di lire italiane 13.852, depositato presso la Banca dalmata di sconto in Zara, e cio' giusta estratto del conto corrente col saldo al 30 giugno 1925; b) da mobili stimati in lire italiane 650; c) da un certo numero di attrezzi agrari in cattivo stato di conservazione; d) da vari crediti che sono da considerarsi inesigibili.
[3]Si accerta del pari, che non sussistono passivita'.
[4]A base della ripartizione viene posto il numero dei membri del Consorzio giusta lo stato dell'anno 1918 sia dall'una che dall'altra parte, e analogamente il numero della popolazione, per la quale era stato costituito il Consorzio agrario distrettuale in Zara, e piu' precisamente quello dai comuni di Zara, Selve, Sale e Nona, restando concordato che del relativo patrimonio abbia da spettare un terzo alla parte italiana e due terzi alla parte S.C.S.
[5]In corrispondenza a cio', e tenuto conto delle disposizioni dello statuto del Consorzio distrettuale in Zara per il caso di scioglimento, la divisione materiale del patrimonio viene d'accordo fissata ed effettuata come segue:
[6]1° la Direzione del Consorzio consegnera', al Consiglio provinciale di agricoltura in Spalato lire italiane 9700 (lire italiane novemilasettecento), insieme al relativo censo dal giorno 30 giugno 1925 in poi, perche' amministri tale importo finche', venga costituito uno speciale Consorzio agrario distrettuale per i Comuni S.C.S. in Nona, Zemonico, Oltre, Selve e Sale;
[7]2° i crediti del Consorzio, in quanto sussistano, vengono ripartiti secondo il principio di territorialita', onde la Direzione del Consorzio consegnera' al Consiglio provinciale d'agricoltura in Spalato i necessari estratti e documenti legali riguardo a quei crediti che si riferiscono alla circoscrizione del Regno S.C.S., perche' in riguardo ad essi il Consiglio provinciale d'agricoltura adempia le funzioni amministrative per il tempo e per lo scopo come al punto 1°;
[8]3° la rimanenza del deposito presso la Banca dalmata di sconto, tutti i mobili, tutti gl'istrumenti ed ogni altra permanenza restano alla parte italiana.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
