Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno

Art. 3 (Convenzione sulla divisione del debito pubblico della ex provincia di Dalmazia)

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[1]In esecuzione alle disposizioni degli articoli precedenti il Governo del Regno d'Italia assoggettera' a stampigliatura con timbro speciale tutte le obbligazioni di prestiti dalmati censite nell'anno 1922, in quanto al momento della stampigliatura si troveranno sul suo territorio, escluse quelle che in forza ad accordi speciali fossero riconosciute di appartenenza dello Stato S. C. S. I possessori delle obbligazioni stampigliate diventeranno in forza della stampigliatura, creditori del Regno d'Italia, rispettivamente dell'Ente che esso avra' designato, mentre tutti gli altri possessori di obbligazioni, senza distinzione diventeranno creditori del Regno S. C. S. rispettivamente dell'Ente da questo designato.

[2]La somma complessiva degli importi rappresentati dalle obbligazioni dei prestiti dalmati stampigliate dalle Autorita' italiane, diminuito dell'importo di corone austro-ungariche 701.524,74, costituisce in corone austro-ungariche la differenza, che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 il Regno S. C. S. deve pagare al Regno d'Italia, con gli interessi del 4 per cento dal giorno 1° luglio 1921.

[3]L'elenco delle obbligazioni stampigliate verra' rimesso dal Governo del Regno d'Italia al Governo del Regno S. C. S. assieme al relativo resoconto.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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